Il venditore onesto che non ha nulla da nascondere opera in questo modo, per me è un’abitudine!
- Contratto di vendita;
- Stato d’uso;
- Contratto di garanzia;
- Certificazione dei Km;
- Fattura di vendita;
- Libretto service cronologia dei tagliandi;
- Copia tassa possesso o copia sospensione bollo;
- Doppie chiavi.
Obblighi del venditore:
La garanzia è sempre dovuta ed “irrinunciabile” per Legge.
Qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore è da considerarsi Nullo ai sensi di Legge.
La garanzia legale è gratuita! Per essa non si deve pagare nulla!!!
Garanzia convenzionale:
Se i rivenditori vogliono offrire una diversa garanzia, questa può considerarsi solo come una garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale: quindi essa non può limitare in alcun modo i diritti del consumatore previsti dalla garanzia legale, può SOLO AMPLIARLI!
Se il venditore Vi garantisce cose in più rispetto alla garanzia legale, dietro rimborso però di un corrispettivo economico – ad es. di un premio assicurativo -, vedrete Voi se scegliere di pagare o meno questo “prezzo” per essere maggiormente garantiti.
Acquisto auto usata da un privato:
La normativa prevista nel Codice del Consumo non riguarda la compravendita di auto usate tra privati. Questa viene regolata dalle norme del Codice Civile (1490 e seguenti).
L’auto che Vi viene venduta deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un’auto incidentata.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta:
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
A maggior Trasparenza,